I prodotti della pesca destinati ai commercianti od ai mandatari per la vendita nel Comune debbono, in ogni caso, essere indirizzati al mercato ed ivi direttamente immessi. E' consentito indirizzare i prodotti della pesca alla Direzione del mercato all'ingrosso del pesce senza designare l'incaricato della vendita. Tali prodotti sono dalla Direzione del mercato venduti per mezzo dell'opera degli astatori.

Testo vigente dal 29 settembre 1938

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urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487~art9 · fonte del testo