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[1]Ogni mercato all'ingrosso del pesce e' disciplinato da un regolamento deliberato dal podesta' del Comune, udita la Commissione consultiva e di vigilanza di cui all'art. 1 della legge 20 giugno 1935, n. 1279, e sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Consiglio provinciale delle corporazioni e del Consiglio provinciale sanitario.
[2]Il prefetto trasmette copia del regolamento ai Ministeri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste puo' disporre che al regolamento siano apportate le modificazioni e le aggiunte che fossero ritenute necessarie per unicita', di criteri nella disciplina dei mercati dei diversi comuni del Regno. Lo stesso Ministero puo' procedere, udito il Consiglio di Stato, ad annullare in tutto od in parte i regolamenti che contenessero disposizioni contrarie alle leggi ed ai regolamenti.
[3]I provvedimenti di cui al comma precedente sono presi di concerto con il Ministero dell'interno.
[4]Le norme del presente articolo debbono essere osservate dalle Amministrazioni comunali ogni qualvolta si tratti di apportare, modificazioni o di introdurre norme aggiuntive od integrative al regolamento medesimo.
Testo in vigore dal 29 settembre 1938 al 19 giugno 1955
