Alla disciplina del mercato presiede un direttore nominato dal Comune. Il direttore del mercato ha, altresi', facolta' di controllo circa la provvigione e le spese che i mandatari pongono a carico dei proprietari della merce. Fra i servizi generali, che debbono essere organizzati dal mercato, s'intendono compresi quello di polizia, quello statistico, quello sanitario e il servizio delle informazioni. Le Direzioni dei mercati stabiliranno un reciproco scambio di notizie sulle qualita' e sui prezzi delle merci. Dei risultati delle vendite e' redatto apposito bollettino da affiggere al pubblico.

Testo vigente dal 29 settembre 1938

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urn:nir:stato:legge:1938-07-12;1487~art5 · fonte del testo