Art. 10 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
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I certificati del casellario giudiziale per i quali viene richiesto il rilascio immediato all'atto della domanda sono soggetti al pagamento dell'ulteriore diritto di lire 3.000. Tutti i certificati del casellario giudiziale possono essere chiesti e rilasciati presso qualunque ufficio del casellario, indipendentemente dal luogo di nascita della persona cui si riferiscono. Sono abrogati l'articolo 23 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, l'articolo 1 del regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, e l'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 596.
Testo in vigore dal 20 marzo 1989 al 1 luglio 2002
