Nuove norme per la semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria
Art. 10 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
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Tutti i certificati del casellario giudiziale possono essere chiesti e rilasciati presso qualunque ufficio del casellario, indipendentemente dal luogo di nascita della persona cui si riferiscono. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115)).
Testo in vigore dal 1 luglio 2002 al 28 febbraio 2003
