Nuove norme per lo sviluppo della montagna

Art. 3 — Classifica e ripartizione dei territori montani

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 dicembre 1971 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

I territori montani sono quelli determinati in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e dell'articolo 2 della legge regionale del Trentino-Alto Adige 8 febbraio 1956, n. 4. La classifica dei territori montani predetti sara' valida a qualsiasi effetto di legge o di regolamento. I territori montani saranno ripartiti con legge regionale in zone omogenee in base a criteri di unita' territoriale economica e sociale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le delimitazioni gia' eseguite ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, dovranno essere riadottate o corrette con legge regionale in base agli stessi criteri con il fine precipuo di individuare zone che consentano l'elaborazione e l'attuazione della programmazione sovraccomunale. Tali delimitazioni saranno adottate dalle regioni di intesa con i comuni interessati.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 13 giugno 1990

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-12-03;1102~art3 · fonte su Normattiva