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Con la stessa decorrenza i sovracanoni previsti dall'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza superiore a chilowatt 220.135 Il riparto del gettito annuo puo' avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovracanone. In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procedera' d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme. Per le concessioni per le quali abbia gia' avuto luogo la liquidazione del sovracanone alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso sovracanone verra' automaticamente conferito nella misura fissa di cui al primo comma del presente articolo e con eguale decorrenza. Il riparto del gettito stabilito tra i beneficiari non subisce modificazioni, salvo l'accoglimento di motivate richieste dei beneficiari medesimi.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 26 novembre 1985

1

Il Decreto 26 novembre 1985 (in G.U. 04/12/1985, n. 285) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata, per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987, a L. 2.532 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220".

Decreto 25 novembre 1987

3

Il Decreto 25 novembre 1987 (in G.U. 09/12/1987, n. 287) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata, per il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989, a L. 2.802 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220".

Decreto 25 gennaio 1990

5

Il Decreto 25 gennaio 1990 (in G.U. 13/02/1990, n. 36) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata, per il periodo dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, a L. 3135 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220".

Testo in vigore dal 28 febbraio 1990 al 16 settembre 1992

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  7. 28 dicembre 2013 — 2 gennaio 2016per 2 anni
  8. 31 luglio 2010 — 28 dicembre 2013per 3 anni
  9. 12 febbraio 2010 — 31 luglio 2010per 6 mesi
  10. 1 febbraio 2008 — 12 febbraio 2010per 2 anni
  11. 4 marzo 2006 — 1 febbraio 2008per un anno
  12. 15 gennaio 2004 — 4 marzo 2006per 2 anni
  13. 1 gennaio 2003 — 15 gennaio 2004per un anno
  14. 1 gennaio 2002 — 1 gennaio 2003per un anno
  15. 26 dicembre 2001 — 1 gennaio 2002per 6 giorni
  16. 31 dicembre 1999 — 26 dicembre 2001per un anno
  17. 18 febbraio 1998 — 31 dicembre 1999per un anno
  18. 2 marzo 1996 — 18 febbraio 1998per un anno
  19. 4 marzo 1994 — 2 marzo 1996per un anno
  20. 16 settembre 1992 — 4 marzo 1994per un anno
  21. 28 febbraio 1990 — 16 settembre 1992per 3 anni
  22. 24 dicembre 1987 — 28 febbraio 1990per 2 anni
  23. 19 dicembre 1985 — 24 dicembre 1987per 2 anni
  24. 6 gennaio 1981 — 19 dicembre 1985testo originarioper 5 anni

urn:nir:stato:legge:1980-12-22;925~art2 · fonte su Normattiva