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Con la stessa decorrenza i sovracanoni previsti dall'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza superiore a chilowatt 220.1357911131416 Il riparto del gettito annuo puo' avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovracanone. In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procedera' d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme. Per le concessioni per le quali abbia gia' avuto luogo la liquidazione del sovracanone alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso sovracanone verra' automaticamente conferito nella misura fissa di cui al primo comma del presente articolo e con eguale decorrenza. Il riparto del gettito stabilito tra i beneficiari non subisce modificazioni, salvo l'accoglimento di motivate richieste dei beneficiari medesimi.
Gli interventi su questo articolo(9)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto 26 novembre 1985
1Il Decreto 26 novembre 1985 (in G.U. 04/12/1985, n. 285) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata, per il periodo dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987, a L. 2.532 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220".
Decreto 25 novembre 1987
3Il Decreto 25 novembre 1987 (in G.U. 09/12/1987, n. 287) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata, per il periodo dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1989, a L. 2.802 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220".
Decreto 25 gennaio 1990
5Il Decreto 25 gennaio 1990 (in G.U. 13/02/1990, n. 36) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata, per il periodo dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, a L. 3135 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua con potenza superiore a chilowatt 220".
Decreto 7 agosto 1992
7Il Decreto 7 agosto 1992 (in G.U. 01/09/1992, n. 205) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1993 a L. 3.535 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220".
Decreto 1 febbraio 1994
9Il Decreto 1 febbraio 1994 (in G.U. 17/02/1994, n. 39) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 a L. 3.871 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220".
Decreto 26 gennaio 1996
11Il Decreto 26 gennaio 1996 (in G.U. 16/02/1996, n. 39) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 1997 a L. 4.250 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220".
Decreto 16 gennaio 1998
13Il Decreto 16 gennaio 1998 (in G.U. 03/02/1998, n. 27) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999 a L. 4.445 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220".
Decreto 30 novembre 1999
14Il Decreto 30 novembre 1999 (in G.U. 16/12/1999, n. 294) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2001 a L. 4.601 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza superiore a chilowatt 220".
Decreto 26 novembre 2001
16Il Decreto 26 novembre 2001 (in G.U. 11/12/2001, n. 287) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 a Euro 2,50 (equivalenti a L. 4.845) per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220".
Testo in vigore dal 26 dicembre 2001 al 1 gennaio 2002
