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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere agli Ordinari diocesani contributi costanti per 35 anni nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione e per il completamento di chiesa parrocchiale, di locali da adibire ad uso di ministero pastorale o di ufficio o di abitazione del parroco. 1 2 La misura del contributo e' elevata al cinque per cento per le opere da eseguire nelle zone nelle quali si applica la legge 10 agosto 1950, n. 646.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 giugno 1973, n. 444
1La L. 17 giugno 1973, n. 444 ha disposto (con l'art. 2) che "L'espressione "abitazione del parroco" contenuta negli articoli 1 e 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, e nell'articolo 1 della presente legge deve essere intesa come abitazione del clero parrocchiale purche' nell'ambito del complesso parrocchiale."
L. 23 dicembre 1975, n. 721
2La L. 23 dicembre 1975, n. 721 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I contributi costanti per 35 anni, previsti dall'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, vengono concessi, a partire dall'esercizio finanziario 1975, nella misura del 7 per cento della spesa riconosciuta ammissibile".
Testo in vigore dal 20 gennaio 1976 al 3 giugno 1985
