Per gli imputati nei cui confronti alla data di entrata in vigore della presente legge sono gia' stati emessi provvedimenti di cattura o di arresto o che, comunque, a tale data si trovano in stato di custodia cautelare, le disposizioni degli articoli 2, ultimo comma, 3, 4, 7 e 29 si applicano sei mesi dopo la pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale e fino a tale data continuano ad osservarsi le disposizioni precedentemente in vigore. Successivamente, nei casi previsti dal primo comma l'applicazione dei nuovi termini di custodia cautelare opera a partire dalla fase processuale in corso. La durata della custodia cautelare non puo' comunque superare quella massima prevista dalle norme anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 1 agosto 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-07-28;398~art30 · fonte su Normattiva