Nei canali, siano essi navigabili o no, e' proibito erigere traverse, pescaie od altro impedimento, sotto o fuor d'acqua, mobile o stabile, di qualunque natura e dimensione esso sia, senza preventiva autorizzazione del Magistrato alle acque o dell'autorita' marittima secondo le rispettive competenze.

Testo vigente dal 2 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;366~art6 · fonte su Normattiva