Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Le disposizioni dell'art. 2 non si applicano per i pagamenti e le consegne di beni che debbano effettuarsi al sequestratario nominato ai sensi dell'art. 296 della legge di guerra, ovvero a favore di aziende sottoposte a sindacato, sequestro o liquidazione.
[2]La disposizione dell'art. 7 non si applica per gli scomparti in impianti fissi di sicurezza presso istituti o aziende di credito, quando il contenuto degli scomparti sia stato sottoposto al sequestro ai sensi dell'art. 296 della legge di guerra o quando il locatario dello scomparto sia una azienda sottoposta a sindacato, sequestro o liquidazione.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025
