Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025. 146 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Salve le disposizioni degli articoli 331 e 336 della legge di guerra e dei successivi articoli 12, 13, 14 e 15 della presente legge e' vietato alle persone di nazionalita' italiana, le quali siano debitrici, a qualunque titolo, di somme di denaro verso persone di nazionalita' nemica, ovunque queste si trovino, ovvero siano tenute alla consegna, a favore di dette persone, di titoli o valori, ogni modo di adempimento delle obbligazioni.
tolto: E' vietato alle persone di nazionalita' italiana la consegna di beni, da esse detenuti, appartenenti a persone di nazionalita' nemica.
tolto: Eguale divieto si applica, agli stranieri per i beni appartenenti a persone di nazionalita' nemica, da essi detenuti nel territorio dello Stato.
tolto: Il divieto di cui ai primi due comma, del presente articolo non si applica alle persone di nazionalita' italiana che si trovano in territorio nemico o in territorio occupato dalle Forze armate nemiche.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1994~art2 · fonte del testo