Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 25 febbraio 1941 al 9 maggio 2025. 86 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il pubblico ufficiale che, nel procedere alla esecuzione di un prevedimento giudiziario o amministrativo, deve effettuare il pagamento di una somma di denaro o la consegna di titoli o valori a favore di persone di nazionalita' nemica, a' tenuto a seguire le modalita' prescritte dall'art. 3.
tolto: La consegna di beni diversi da quelli indicati dal comma precedente, da parte di una pubblica autorita' o di un pubblico ufficiale, in un procedimento amministrativo o giudiziario, non puo' essere effettuata senza l'autorizzazione di cui all'art. 15, n. 1.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-12-19;1994~art11 · fonte del testo