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In occasione dei passaggi a categorie professionali superiori, istituiti con la presente legge, agli interessati e' attribuita, nella nuova categoria, la classe di stipendio immediatamente superiore allo stipendio in godimento nella categoria di provenienza maggiorato dell'eventuale assegno personale attribuito ai sensi del terzo comma dell'articolo 15 della presente legge. Qualora la classe di stipendio attribuita nella nuova categoria professionale all'atto del passaggio risulti inferiore alla classe di stipendio immediatamente successiva a quella in godimento nella categoria di provenienza, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario per conseguire quest'ultima classe, spetta, nella nuova categoria, la classe di stipendio immediatamente superiore a quella che sarebbe stata attribuita nella categoria di provenienza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione anche nei confronti dei vincitori dei pubblici concorsi, provenienti da una categoria professionale inferiore istituita con la presente legge per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. All'atto dell'assunzione ai vincitori di concorsi pubblici provenienti da altre amministrazioni dello Stato o da profili professionali delle stesse categorie, istituite con la presente legge, del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e' attribuita la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore allo stipendio in godimento. Nei casi di passaggio nell'ambito della stessa categoria professionale si conserva lo stipendio in godimento, e l'anzianita' maturata nella categoria medesima e' utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1979 al 28 ottobre 1981

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