Art. 21 — Seminari, soggiorni di studio e visite
La presidenza del Consiglio dei minisri, sentito il Ministro della difesa, su richiesta dell'impresa interessata, puo' autorizzare seminari, soggiorni di studio e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza.
Testo vigente dal 14 luglio 1990
