Art. 29 — Regolamento di esecuzione
Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, sara' emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le norme di esecuzione.
Testo vigente dal 14 luglio 1990
