Art. 30 — Distacco di personale
Per lo svolgimento delle attivita' connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, nel regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 29 saranno emanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente delle Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, norme per il distacco al Ministero degli affari esteri di personale di altre amministrazioni.
Testo vigente dal 14 luglio 1990
