Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

Art. 6 — Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa

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E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD). Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato altri Miinstri interessati. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui l'Italia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione ed il transito dei materiali di armamento e sovrintende, nei casi previsti dalla presente legge, all'attivita' degli organi preposti all'applicazione della legge stessa. Gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato sono comunicati al Parlamento. Spetta altresi' al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla CEE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Testo in vigore dal 14 luglio 1990 al 30 giugno 1994

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urn:nir:stato:legge:1990-07-09;185~art6 · fonte su Normattiva