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[1]Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale e' liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed e' da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato. E' consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al 10 per cento di quello fissato ai sensi del comma 1. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

  • a)libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualita' formale e tipografica;
  • b)libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
  • c)libri antichi e di edizioni esaurite;
  • d)libri usati;
  • e)libri posti fuori catalogo dall'editore;
  • f)libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;
  • g)libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
  • h)edizioni speciali destinate esclusivamente ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi;
  • i)libri venduti nell'ambito di attivita' di commercio elettronico. Salva l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che puo' oscillare tra l'80 e il 100 per cento:
  • a)in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  • b)in favore di biblioteche, archivi e musei pubblici, organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalita' scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed universita', i quali siano consumatori finali;
  • c)quando sono venduti per corrispondenza. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, puo' essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono. Salva l'applicazione dell'articolo 153 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i libri di testo scolastici la riduzione massima di cui al comma 2 non puo' superare il 5 per cento. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformita' dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo. A decorrere dal secondo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nonche' la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto puo' provvedere alla ulteriore individuazione:
  • a)della misura massima dello sconto di cui ai commi 2, 4 e 6;
  • b)di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l'elenco dei prodotti editoriali o delle modalita' di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del D.L. 5 aprile 2001, n. 99, convertito senza modificazioni dalla L. 9 maggio 2001, n. 198, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

Testo in vigore dal 21 marzo 2001 al 5 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-07;62~art11 · fonte su Normattiva