Art. 11 — Disciplina del prezzo dei libri
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Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale e' liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed e' da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato. E' consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al quindici per cento di quello fissato ai sensi del comma 1. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:
- a)libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualita' formale e tipografica;
- b)libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
- c)libri antichi e di edizioni esaurite;
- d)libri usati;
- e)libri posti fuori catalogo dall'editore;
- f)libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;
- g)libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
- h)edizioni destinate ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi;
- i)libri venduti nell'ambito di attivita' di commercio elettronico.
- i-bis)libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici. I libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che puo' oscillare tra l'80 e il 100 per cento:
- a)in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- b)in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalita' scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed universita', i quali siano consumatori finali;
- c)quando sono venduti per corrispondenza. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, puo' essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 5 APRILE 2001, N. 99, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 9 MAGGIO 2001, N. 198. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformita' dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nonche' la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto puo' provvedere alla ulteriore individuazione:
- a)della misura massima dello sconto di cui ai commi 2 e 4;
- b)di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l'elenco dei prodotti editoriali o delle modalita' di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso. 1 1a
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 5 aprile 2001, n. 99, convertito senza modificazioni dalla L. 9 maggio 2001, n. 198
1con decorrenza dal 1 settembre 2001
Il D.L. 5 aprile 2001, n. 99, convertito senza modificazioni dalla L. 9 maggio 2001, n. 198, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1 settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale per un periodo di un anno".
con decorrenza dal 1 settembre 2001
Il D.L. 5 aprile 2001, n. 99, convertito senza modificazioni dalla L. 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. 2 settembre 2002, n. 192, convertito senza modificazioni dalla L. 23 ottobre 2002, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1 settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2002".
Testo in vigore dal 2 settembre 2002 al 29 dicembre 2002
