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Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale e' liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed e' da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato. E' consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalita' effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al quindici per cento di quello fissato ai sensi del comma 1. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:

  • a)libri per bibliofili, intesi come quelli pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualita' formale e tipografica;
  • b)libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale;
  • c)libri antichi e di edizioni esaurite;
  • d)libri usati;
  • e)libri posti fuori catalogo dall'editore;
  • f)libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione;
  • g)libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
  • h)edizioni destinate ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi;
  • i)libri venduti nell'ambito di attivita' di commercio elettronico.
  • i-bis)libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici. I libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che puo' oscillare tra l'80 e il 100 per cento:
  • a)in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  • b)in favore di organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalita' scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed universita', i quali siano consumatori finali;
  • c)quando sono venduti per corrispondenza. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, puo' essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 5 APRILE 2001, N. 99, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 9 MAGGIO 2001, N. 198. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformita' dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nonche' la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto puo' provvedere alla ulteriore individuazione:
  • a)della misura massima dello sconto di cui ai commi 2 e 4;
  • b)di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l'elenco dei prodotti editoriali o delle modalita' di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso. 1 1a 1b
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 5 aprile 2001, n. 99, convertito senza modificazioni dalla L. 9 maggio 2001, n. 198

1

con decorrenza dal 1 settembre 2001

Il D.L. 5 aprile 2001, n. 99, convertito senza modificazioni dalla L. 9 maggio 2001, n. 198, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che "Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1 settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale per un periodo di un anno".

1a

con decorrenza dal 1 settembre 2001

Il D.L. 5 aprile 2001, n. 99, convertito senza modificazioni dalla L. 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a) del D.L. 2 settembre 2002, n. 192, convertito senza modificazioni dalla L. 23 ottobre 2002, n. 234, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1 settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale fino al 31 dicembre 2002".

1b

con decorrenza dal 1 settembre 2001

Il D.L. 5 aprile 2001, n. 99, convertito senza modificazioni dalla L. 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dall'art. 13-duodecies, comma 1 del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come modificato dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1 settembre 2001 e si applicano a titolo sperimentale fino al 30 settembre 2003".

Testo in vigore dal 29 dicembre 2002 al 1 settembre 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2001-03-07;62~art11 · fonte su Normattiva