È dichiarata manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice tutelare del Tribunale di Modena in riferimento agli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost., 4 e 18 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, nonché 21 e 26 CDFUE - dell'art. 10 della legge n. 91 del 1992, nella parte in cui prevede l'obbligo di prestazione del giuramento per l'acquisizione della cittadinanza, anche laddove tale adempimento non possa essere prestato da parte di persona affetta da disabilità a causa di tale condizione patologica. La norma censurata è già stata rimossa dall'ordinamento con efficacia retroattiva, poiché - successivamente all'ordinanza di rimessione - la sentenza n. 258 del 2017 ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua, in termini corrispondenti al petitum. ( Precedenti citati: sentenza n. 258 del 2017; ordinanze n. 71 del 2017, n. 208 del 2016, n. 54 del 2016, n. 226 del 2015 e n. 173 del 2015 ).
Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 Nuove norme sulla cittadinanza · Art. 4 Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'