Il secondo comma dell'articolo 32 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Della recidiva e delle circostanze aggravanti non si tiene conto, fatta eccezione delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale".
Testo vigente dal 1 agosto 1984
