L'articolo 512 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 512. - (Appello contro sentenze del pretore). - Contro le sentenze del pretore possono appellare alla corte di appello:

  • 1)l'imputato nel caso di condanna per delitto o per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa la oblazione ovvero quando e' stato dichiarato contravventore abituale o professionale;
  • 2)l'imputato nel caso di proscioglimento da delitto o da contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, qualora il proscioglimento sia pronunciato per estinzione del reato o per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale ovvero perche' si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato, se e stata applicata o puo', con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza;
  • 3)il rappresentante del pubblico ministero nel dibattimento davanti al pretore e il procuratore generale presso la corte di appello nel caso di proscioglimento, se l'imputazione riguardava un delitto o una contravvenzione punibile con l'arresto; e nel caso di condanna per delitto ovvero per contravvenzione punita con pena alternativa o per la quale non e' ammessa l'oblazione".

Testo vigente dal 1 agosto 1984

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-07-31;400~art3 · fonte su Normattiva