Alla legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 12-quinquies. - 1. Allo straniero, coniuge di cittadina italiana, la legge nazionale del quale non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla presente legge".
Testo vigente dal 11 marzo 1987
