Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 220/2015

    Questione infondata
    5 novembre 2015

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12- sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898, aggiunto dall'art. 21 della l. 74/1987, impugnato in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui - nel disporre che al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a titolo di contributo al mantenimento di un figlio minore, si applicano le pene previste dall'art. 570 c.p. - non stabilisce per tale reato, come interpretato dal diritto vivente, la procedibilità a querela. I tertia comparationis evocati dal giudice rimettente - specificamente artt. 388, co. 2, e 570 c.p., nonché art. 6 legge n. 154 del 2001 - presentano elementi differenziali tali da non rendere automatica la richiesta estensione del regime di perseguibilità a querela alla figura criminosa considerata. Parimenti essi non consentono di ritenere valicato il limite dell'ampia discrezionalità di cui il legislatore fruisce nella scelta del regime di procedibilità dei reati. Ad esso spetterà, comunque, ricomporre eventuali disarmonie presenti nel sistema delle incriminazioni relative ai rapporti familiari, sulla base di una ponderata valutazione degli interessi coinvolti. Sulla perseguibilità officiosa del reato di cui all'art. 12- sexies l. 898/1970, e sul raffronto con l'art. 570 c.p., v., ex plurimis , la citata sentenza n. 325/1995. Sulle valutazioni discrezionali del legislatore in relazione al regime di procedibilità dei reati, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 274/1997, 7/1987, 189/1976 e 42/1975. Sulle inadempienze agli obblighi di assistenza economica nei confronti del coniuge divorziato, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 472/1989.

    Art. 3 cost. · Art. 21 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio

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  • Ordinanza n. 423/1999

    Questione inammissibile
    4 novembre 1999

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., nei confronti dell'art. 12-'sexies' della legge 1^ dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per la mancata equiparazione (oltre a quella, già riconosciuta 'quoad poenam') quanto alla procedibilità, a querela della persona offesa e non più di ufficio, del reato, ivi previsto, commesso dal coniuge divorziato che si sottrae all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto, a norma degli artt. 5 e 6 stessa legge, per il mantenimento dell'altro coniuge, dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, previsto dall'art. 570 cod. pen., nell'ipotesi della mancata corresponsione dei mezzi economici necessari al sostentamento del coniuge convivente o legalmente separato senza colpa. Sotto il profilo dedotto in base al principio di eguaglianza va infatti rilevato che l'ordinanza di rimessione coglie, nelle situazioni poste a confronto, solamente l'aspetto della diversa procedibilità del reato, senza considerare altri elementi di diversità della disciplina, relativi anche alle condotte penalmente sanzionate, rispettivamente, dall'impugnato art. 12-'sexies' della legge n. 898 del 1970 e dall'art. 570 cod. pen., sicché l'intervento richiesto non renderebbe omogenee le contrapposte normative, ma, riguardando soltanto il regime della procedibilità, toccherebbe soltanto uno degli elementi che le diversificano. Mentre, sotto l'altro profilo - a parte che la Corte ha già altre volte ritenuto l'art. 29 Cost. parametro non utile per sindacare le modalità di impulso processuale di reati attinenti a rapporti familiari - il richiamo a tale precetto da parte del giudice 'a quò, per denunciare quella che ritiene, rispetto all'ex coniuge, una minor tutela del coniuge convivente o separato - la condizione dei quali, nel caso, non è oggetto della questione - è evidentemente improprio. - Con identica decisione, su questioni identiche o analoghe, S. n. 325/1995 e O. n. 209/1997. - Su altre questioni concernenti i reati previsti dalla disposizione impugnata o comunque attinenti a rapporti familiari, v. inoltre S. n. 472/1989 ed O. n. 299/1999, nonché S. n. 46/1970 e O. n. 535/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 570 c.p. · Art. 12-sexies divorzio

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  • Ordinanza n. 209/1997

    Questione inammissibile
    27 giugno 1997

    Manifesta inammissibilità della questione, già dichiarata inammissibile con la sentenza n. 325/1995. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 570 c.p. · Art. 12-sexies divorzio · Art. 21 Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1987-03-06;74~art21 · fonte su Normattiva