È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., nei confronti dell'art. 12-'sexies' della legge 1^ dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'art. 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74, per la mancata equiparazione (oltre a quella, già riconosciuta 'quoad poenam') quanto alla procedibilità, a querela della persona offesa e non più di ufficio, del reato, ivi previsto, commesso dal coniuge divorziato che si sottrae all'obbligo di corrispondere l'assegno dovuto, a norma degli artt. 5 e 6 stessa legge, per il mantenimento dell'altro coniuge, dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, previsto dall'art. 570 cod. pen., nell'ipotesi della mancata corresponsione dei mezzi economici necessari al sostentamento del coniuge convivente o legalmente separato senza colpa. Sotto il profilo dedotto in base al principio di eguaglianza va infatti rilevato che l'ordinanza di rimessione coglie, nelle situazioni poste a confronto, solamente l'aspetto della diversa procedibilità del reato, senza considerare altri elementi di diversità della disciplina, relativi anche alle condotte penalmente sanzionate, rispettivamente, dall'impugnato art. 12-'sexies' della legge n. 898 del 1970 e dall'art. 570 cod. pen., sicché l'intervento richiesto non renderebbe omogenee le contrapposte normative, ma, riguardando soltanto il regime della procedibilità, toccherebbe soltanto uno degli elementi che le diversificano. Mentre, sotto l'altro profilo - a parte che la Corte ha già altre volte ritenuto l'art. 29 Cost. parametro non utile per sindacare le modalità di impulso processuale di reati attinenti a rapporti familiari - il richiamo a tale precetto da parte del giudice 'a quò, per denunciare quella che ritiene, rispetto all'ex coniuge, una minor tutela del coniuge convivente o separato - la condizione dei quali, nel caso, non è oggetto della questione - è evidentemente improprio. - Con identica decisione, su questioni identiche o analoghe, S. n. 325/1995 e O. n. 209/1997. - Su altre questioni concernenti i reati previsti dalla disposizione impugnata o comunque attinenti a rapporti familiari, v. inoltre S. n. 472/1989 ed O. n. 299/1999, nonché S. n. 46/1970 e O. n. 535/1987.
Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 570 c.p. · Art. 12-sexies divorzio