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I contravventori alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 7, 9, 10 e 11, sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 1.000.000. Il contravventore e' ammesso a presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione al presidente della Camera di commercio, industria ed agricoltura, il quale determina la somma che deve essere pagata a titolo di oblazione e ne prefigge il termine per il pagamento. Tale somma non potra' essere superiore al minimo indicato per le infrazioni all'art. 4 ed al quarto del massimo dell'ammenda per le infrazioni di cui agli articoli 3 e 9, al quinto per le infrazioni di cui agli articoli 2, 10 e 11; ed al decimo per le infrazioni di cui all'art. 7. L'oblazione estingue l'azione penale. Inoltre, nel caso di esercizio di panifici senza la prescritta licenza, il prefetto, su segnalazione della Camera di commercio, industria ed agricoltura, dispone la chiusura dell'esercizio stesso sino all'avvenuto adempimento del predetto obbligo. Le pene comminate dalla presente legge non escludono quelle previste dal testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, e da altre disposizioni di legge.
Testo in vigore dal 10 settembre 1956 al 12 agosto 2006
