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I panifici attualmente in esercizio ed autorizzati in base alle anteriori disposizioni, i quali non rispondano ai requisiti previsti dall'art. 3 della presente legge, debbono adeguarsi alle prescrizioni stabilite dallo stesso articolo entro i termini sotto indicati, decorrenti dalla entrata in vigore della legge stessa o, se ancora non esistesse, da quando esistera' pubblico allacciamento di forza motrice: tre anni per quelli situati in centri abitati con popolazione superiore ai 3000 abitanti; sei anni per quelli situati in centri abitati con popolazione da 1001 a 3000 abitanti; nove anni per quelli situati in centri abitati con popolazione inferiore ai 1001 abitanti. Il calcolo della popolazione e' effettuato sulla base delle risultanze dell'ultimo censimento. Le imprese che legittimamente, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, provvedano al solo impasto delle farine per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico ed alla sola cottura del pane per conto dei rivenditori, dovranno, entro un anno dalla sua entrata in vigore, trasformare i loro impianti per l'esercizio del ciclo completo di produzione del pane a norma dell'art. 2 precedente. Trascorsi tali termini, le imprese di cui ai precedenti commi, che non abbiano ottemperato a quanto stabilito dal presente articolo, non potranno piu' esercitare la loro attivita', e qualora continuino a svolgerne l'esercizio, sono soggette alla revoca della licenza rilasciata ai sensi delle disposizioni anteriori alla presente legge, e dalle sanzioni previste dall'art. 14 della legge medesima.

Testo in vigore dal 10 settembre 1956 al 16 dicembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1002~art15 · fonte del testo