Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1968 al 12 agosto 2006. Leggi il testo vigente →

I panifici attualmente in esercizio ed autorizzati in base alle anteriori disposizioni, i quali non rispondano ai requisiti previsti dall'art. 3 della presente legge, debbono adeguarsi alle prescrizioni stabilite dallo stesso articolo entro i termini sotto indicati, decorrenti dalla entrata in vigore della legge stessa o, se ancora non esistesse, da quando esistera' pubblico allacciamento di forza motrice: tre anni per quelli situati in centri abitati con popolazione superiore ai 3000 abitanti; sei anni per quelli situati in centri abitati con popolazione da 1001 a 3000 abitanti; nove anni per quelli situati in centri abitati con popolazione inferiore ai 1001 abitanti. 1 2 3 Il calcolo della popolazione e' effettuato sulla base delle risultanze dell'ultimo censimento. Le imprese che legittimamente, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, provvedano al solo impasto delle farine per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico ed alla sola cottura del pane per conto dei rivenditori, dovranno, entro un anno dalla sua entrata in vigore, trasformare i loro impianti per l'esercizio del ciclo completo di produzione del pane a norma dell'art. 2 precedente. Trascorsi tali termini, le imprese di cui ai precedenti commi, che non abbiano ottemperato a quanto stabilito dal presente articolo, non potranno piu' esercitare la loro attivita', e qualora continuino a svolgerne l'esercizio, sono soggette alla revoca della licenza rilasciata ai sensi delle disposizioni anteriori alla presente legge, e dalle sanzioni previste dall'art. 14 della legge medesima.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 novembre 1959, n.1005

1

La L. 18 novembre 1959, n.1005 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di tre anni fissato dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, all'art. 15, primo comma, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'art. 3 della stessa legge, e' prorogato al 31 dicembre 1961."

L. 16 aprile 1962, n.186

2

La L. 16 aprile 1962, n.186 nel modificare la L. 18 novembre 1959, n.1005 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cui alla legge 18 novembre 1959, n. 1005, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1965." La L. 16 aprile 1962, n.186 ha inoltre disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di 6 anni fissato dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, articolo 15, primo comma, terzo alinea, e' prorogato al 31 dicembre 1965."

L. 10 gennaio 1968, n.16

3

La L. 10 gennaio 1968, n.16 nel modificare la L. 16 aprile 1962, n.186 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che " I termini di cui alla legge 16 aprile 1962, n. 186, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, sono ulteriormente prorogati come segue: al 31 dicembre 1967, per i panifici situati in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; al 31 dicembre 1968, per i panifici situati in comuni con popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti; al 31 dicembre 1969, per i panifici situati in comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti; al 31 dicembre 1970, per i panifici situati in comuni con popolazione inferiore a 2.001 abitanti."

Testo in vigore dal 15 febbraio 1968 al 12 agosto 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1968

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1962 al 15 febbraio 1968.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 10 gennaio 1968, n.16

    La L. 10 gennaio 1968, n.16 nel modificare la L. 16 aprile 1962, n.186 ha conseguentemente disposto (con l'art. 1) che " I termini di cui alla legge 16 aprile 1962, n. 186, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, sono ulteriormente prorogati come segue: al 31 dicembre 1967, per i panifici situati in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti; al 31 dicembre 1968, per i panifici situati in comuni con popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti; al 31 dicembre 1969, per i panifici situati in comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti; al 31 dicembre 1970, per i panifici situati in comuni con popolazione inferiore a 2.001 abitanti."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1002~art15 · fonte del testo