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I panifici attualmente in esercizio ed autorizzati in base alle anteriori disposizioni, i quali non rispondano ai requisiti previsti dall'art. 3 della presente legge, debbono adeguarsi alle prescrizioni stabilite dallo stesso articolo entro i termini sotto indicati, decorrenti dalla entrata in vigore della legge stessa o, se ancora non esistesse, da quando esistera' pubblico allacciamento di forza motrice: tre anni per quelli situati in centri abitati con popolazione superiore ai 3000 abitanti; sei anni per quelli situati in centri abitati con popolazione da 1001 a 3000 abitanti; nove anni per quelli situati in centri abitati con popolazione inferiore ai 1001 abitanti. 1 Il calcolo della popolazione e' effettuato sulla base delle risultanze dell'ultimo censimento. Le imprese che legittimamente, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, provvedano al solo impasto delle farine per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico ed alla sola cottura del pane per conto dei rivenditori, dovranno, entro un anno dalla sua entrata in vigore, trasformare i loro impianti per l'esercizio del ciclo completo di produzione del pane a norma dell'art. 2 precedente. Trascorsi tali termini, le imprese di cui ai precedenti commi, che non abbiano ottemperato a quanto stabilito dal presente articolo, non potranno piu' esercitare la loro attivita', e qualora continuino a svolgerne l'esercizio, sono soggette alla revoca della licenza rilasciata ai sensi delle disposizioni anteriori alla presente legge, e dalle sanzioni previste dall'art. 14 della legge medesima.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 novembre 1959, n.1005
1La L. 18 novembre 1959, n.1005 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di tre anni fissato dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, all'art. 15, primo comma, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'art. 3 della stessa legge, e' prorogato al 31 dicembre 1961."
Testo in vigore dal 16 dicembre 1959 al 19 maggio 1962
