E' concesso diritto a pensione alle figlie nubili maggiorenni dell'impiegato o del pensionato deceduto prima della entrata in vigore della presente legge, che siano state conviventi a carico dello stesso all'atto del decesso e che alla data del 1 gennaio 1958 siano inabili al lavoro proficuo e siano nullatenenti anche se le condizioni della inabilita' al lavoro e di nullatenenza non sussistevano alla data di morte dell'impiegato o del pensionato.2A
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
2ALa Corte Costituzionale con sentenza 16 - 22 giugno 1971, n. 135 (in G.U. 1a s.s. 30/06/1971, n. 163) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 18 della citata legge 15 febbraio 1958, n. 46, nella parte in cui, nel concorso di tutte le altre condizioni, esclude dal diritto a pensione i figli maschi celibi che alla data del 1 gennaio 1958 siano inabili al lavoro proficuo e siano nullatenenti."
Testo vigente dal 1 luglio 1971
