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E' concesso diritto a pensione alle figlie nubili maggiorenni dell'impiegato o del pensionato deceduto prima della entrata in vigore della presente legge, che siano state conviventi a carico dello stesso all'atto del decesso e che alla data del 1 gennaio 1958 siano inabili al lavoro proficuo e siano nullatenenti anche se le condizioni della inabilita' al lavoro e di nullatenenza non sussistevano alla data di morte dell'impiegato o del pensionato.

Testo in vigore dal 24 febbraio 1958 al 1 luglio 1971

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1958-02-15;46~art18 · fonte del testo