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E' concesso diritto a pensione alle figlie nubili maggiorenni dell'impiegato o del pensionato deceduto prima della entrata in vigore della presente legge, che siano state conviventi a carico dello stesso all'atto del decesso e che alla data del 1 gennaio 1958 siano inabili al lavoro proficuo e siano nullatenenti anche se le condizioni della inabilita' al lavoro e di nullatenenza non sussistevano alla data di morte dell'impiegato o del pensionato.
Testo in vigore dal 24 febbraio 1958 al 1 luglio 1971
