L'art. 3 Cost. non è informato ad una meccanica uniformità di trattamento riguardo a situazioni che, pur ricollegandosi ad un'unica matrice, assumono tuttavia aspetti da considerare particolari, ed è l'esame della razionalità o meno della divergenza o della convergenza di trattamento che giustifica il richiamo alla garanzia dettata dall'articolo suddetto. I criteri limitativi per le pensioni di riversibilità a carico dello Stato derivanti da matrimoni conclusi da già pensionati, che valgono anche per le pensioni di riversibilità relative a dipendenti di enti locali, sono stati dettati dal legislatore in via generale come remora all'ipotesi non infrequente di matrimoni contratti non per naturale affetto, sicché le condizioni restrittive si risolvono anche nella tutela del pubblico erario contro maliziose e fraudolente iniziative. Non è pertanto irrazionale la diversità del trattamento fra la pensione dovuta alla vedova del dipendente di ente locale qualora il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del dante causa, non sottoposta a restrizione, e quella dovuta alla vedova del dipendente dello stesso ente, nel caso di matrimonio contratto dopo la cessazione dal servizio, subordinata ai requisiti condizionanti dell'età del coniuge pensionato non superiore ai settantadue anni all'atto del matrimonio, e della differenza di età fra coniugi non superiore ai venti anni, previsti dall'art. 6, comma secondo, della legge 22 novembre 1962, n. 1646. Egualmente non è irrazionale il requisito della durata minima di due anni di matrimonio, prevista, sempre per il caso di riversibilità della pensione derivante da matrimonio contratto dopo il pensionamento del dante causa, dagli artt. 11, secondo comma, e 19, legge 15 febbraio 1958, n. 46, modificati dall'art. 1, legge 14 maggio 1969, n. 252, concernenti le pensioni ordinarie a carico dello Stato.
Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost. · Art. 36 cost.