Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 75/1981

    Questione infondata
    26 maggio 1981

    La situazione di disparita` di trattamento dei vedovi rispetto alle vedove in ordine alla concessione della pensione di riversibilita` anche in caso di matrimonio contratto dopo il collocamento a riposo del dipendente statale e` venuta meno a seguito della sopravvenuta l. n. 903 del 1977 che (art. 11) ha parificato le rispettive posizioni, anche - a seguito della giurisprudenza di questa Corte - con effetto retroattivo (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 19 l. 15 febbraio 1958, n. 46 come modificato dall'articolo unico l. 28 aprile 1967, n. 264 e dell'art. 271 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, in riferimento agli artt. 3, 29, 36 e 38 Cost.). - cfr. S. n. 6/1980

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost.

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  • Ordinanza n. 143/1979

    Altra decisione
    6 dicembre 1979

    Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, secondo comma, e 19, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, così come modificati dalla legge 14 maggio 1969, n. 252, e dalla legge 28 aprile 1967, n. 264, nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3, 29, 31, 36 e 38 Cost. - escludono il diritto alla pensione di riversibilità della vedova di pensionato statale con riguardo all'età del coniuge dante causa al momento del matrimonio, postoché il d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, entrato in vigore successivamente all'ordinanza di rinvio, ha modificato - all'art. 81, terzo comma - le condizioni per fruire della pensione di riversibilità in caso di matrimonio contratto con pensionato statale, prevedendo all'art. 256 che le nuove norme da esso stabilite si applicano anche ai casi in corso di trattazione, per cui occorre che il giudice di provenienza esamini se le stesse siano applicabili al caso in oggetto e se, quindi, sussista ancora la rilevanza della prospettata questione di costituzionalità.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost. · Art. 36 cost.

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  • Sentenza n. 3/1975

    Questione infondata
    16 gennaio 1975

    L'art. 3 Cost. non è informato ad una meccanica uniformità di trattamento riguardo a situazioni che, pur ricollegandosi ad un'unica matrice, assumono tuttavia aspetti da considerare particolari, ed è l'esame della razionalità o meno della divergenza o della convergenza di trattamento che giustifica il richiamo alla garanzia dettata dall'articolo suddetto. I criteri limitativi per le pensioni di riversibilità a carico dello Stato derivanti da matrimoni conclusi da già pensionati, che valgono anche per le pensioni di riversibilità relative a dipendenti di enti locali, sono stati dettati dal legislatore in via generale come remora all'ipotesi non infrequente di matrimoni contratti non per naturale affetto, sicché le condizioni restrittive si risolvono anche nella tutela del pubblico erario contro maliziose e fraudolente iniziative. Non è pertanto irrazionale la diversità del trattamento fra la pensione dovuta alla vedova del dipendente di ente locale qualora il matrimonio sia avvenuto prima della cessazione dal servizio del dante causa, non sottoposta a restrizione, e quella dovuta alla vedova del dipendente dello stesso ente, nel caso di matrimonio contratto dopo la cessazione dal servizio, subordinata ai requisiti condizionanti dell'età del coniuge pensionato non superiore ai settantadue anni all'atto del matrimonio, e della differenza di età fra coniugi non superiore ai venti anni, previsti dall'art. 6, comma secondo, della legge 22 novembre 1962, n. 1646. Egualmente non è irrazionale il requisito della durata minima di due anni di matrimonio, prevista, sempre per il caso di riversibilità della pensione derivante da matrimonio contratto dopo il pensionamento del dante causa, dagli artt. 11, secondo comma, e 19, legge 15 febbraio 1958, n. 46, modificati dall'art. 1, legge 14 maggio 1969, n. 252, concernenti le pensioni ordinarie a carico dello Stato.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 31 cost. · Art. 36 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 31 maggio 1967

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 1958 al 31 maggio 1967. 2 parole tolte, 12 parole aggiunte.

La norma di cui al secondo comma tolto: dell'art. aggiunto: dell'articolo 11, relativamente alla aggiunto: eta' massima del pensionato, alla durata del matrimonio e alla differenza di eta' tolto: tra aggiunto: fra i coniugi, non si applica ai matrimoni gia' contratti prima della pubblicazione della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-02-15;46~art19 · fonte del testo