Il personale dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, ali quale sia stato richiesto come condizione necessaria per l'ammissione in servizio di ruolo il diploma di laurea o, in aggiunta, quello di specializzazione rilasciato dopo la frequenza di corsi di perfezionamento, puo' domandare il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi speciali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza. Possono essere riscattati, ai sensi del precedente comma, i periodi di studio decorrenti dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione, che non siano contemporanei a servizi civili o militari, di ruolo o non di ruolo, prestati alle Amministrazioni statali di cui al primo comma. Il personale che chiede il riscatto dei periodi di studio ai sensi del presente articolo e' tenuto al pagamento del contributo previsto dalle disposizioni vigenti sul riscatto dei servizi ai fini di pensione. Qualora la domanda di riscatto sia presentata entro due anni dalla data da cui ha effetto la presente legge, il contributo di riscatto sara' calcolato con riferimento allo stipendio iniziale della carriera di appartenenza previsto dalle tabelle vigenti alla data di presentazione della domanda.

Testo vigente dal 24 febbraio 1958

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 73/1979

    Questione infondata
    16 luglio 1979

    Il principio di uguaglianza non impone necessariamente che situazioni analoghe debbano essere sempre sottoposte ad un identico trattamento normativo, dovendosi ritenere che rientri nell'ambito della discrezionalita` legislativa di dettare anche normative diverse, purche` non irragionevolmente discriminatorie. Non e` percio` fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, nella parte in cui dispone che, ai fini del trattamento di quiescenza degli impiegati civili dello Stato, possono essere riscattati i periodi corrispondenti alla durata legale degli studi universitari "con decorrenza dall'inizio dell'anno accademico d'iscrizione", mentre a norma dell'art. 69 del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680, per i dipendenti degli enti locali la durata legale dei corsi universitari si calcola risalendo alla data del conferimento della laurea. (Nella specie, la Corte ha osservato che entrambi i criteri di calcolo sono ragionevoli ed idonei a risultare, nella concreta applicazione, piu` o meno favorevoli a seconda dell'epoca in cui il dipendente abbia prestato altri servizi computabili ai fini del trattamento di quiescenza e compiuto i propri studi universitari). - cfr. S. n. 209/1975.

    Art. 3 cost. · Art. 7 Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1958-02-15;46~art7 · fonte del testo