La domanda per ottenere il riscatto dei servizi non di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza deve essere presentata, pena la decadenza, almeno tre anni prima del raggiungimento del limite di eta' per il collocamento a riposo. Lo stesso termine si applica per tutti i servizi o periodi che sono riscattabili o riconoscibili soltanto a domanda. I servizi che, ai sensi delle disposizioni in vigore, sono riscattabili oppure riconoscibili a domanda possono essere ammessi a riscatto o a riconoscimento soltanto se sono stati dichiarati e documentati ai sensi del precedente art. 5. Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda di riscatto o di riconoscimento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla cessazione stessa. Gli aventi diritto possono presentare domanda di riscatto entro 90 giorni dal decesso del dipendente statale, anche se questi sia incorso nella decadenza di cui al primo comma. Nei casi in cui, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, sia gia' scaduto il termine contemplato al primo comma o manchino meno di due anni alla scadenza del termine stesso, la domanda di riscatto o di riconoscimento deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un biennio dalla data suddetta. In ogni caso tale domanda non puo' essere presentata oltre il 90° giorno dalla cessazione dal servizio. Nulla e' innovato alle disposizioni in vigore che, per particolari categorie di personale, prevedono che la domanda di riscatto o di riconoscimento debba essere presentata entro un termine piu' breve di quello stabilito nel primo comma del presente articolo. Il riscatto dei servizi non di ruolo e' disposto con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti. Entro 90 giorni dalla data della comunicazione del decreto, con il quale si concede o si nega il riscatto, gli interessati possono presentare ricorso alla Corte dei conti. Il procuratore generale presso la Corte dei conti puo' presentare ricorso entro 90 giorni dalla data di registrazione del decreto di riscatto. E' abrogato l'art. 4 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704.

Testo vigente dal 24 febbraio 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 544/2000

    Questione infondata
    4 dicembre 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, <>. Le ragioni addotte a sostegno delle precedenti decisioni, rese dalla Corte su tale norma, restano infatti ferme anche di fronte alla prospettazione dell'attuale rimettente, che evoca diversi termini di paragone, quali i crediti retributivi e la ricongiunzione di servizi di cui alla legge n. 29 del 1979, i quali sono ben lungi dal rappresentare situazioni aventi un carattere di omogeneità rispetto al diritto di riscatto. - V. le precedenti ordinanze nn. 126/1992 e 120/1991. A.M.M.

    Art. 3 cost. · Art. 6 Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 126/1992

    Questione infondata
    25 marzo 1992

    Questione già dichiarata manifestamente infondata, non rilevando nella fattispecie, trattandosi di ipotesi di riscatto esercitato autonomamente, l'eventuale diversità di trattamento rispetto al riscatto esercitato in uno con la pensione. - O. nn. 852/1988, 120/1991.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 6 Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato · Art. 147 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 120/1991

    Questione infondata
    15 marzo 1991

    Questione già dichiarata manifestamente infondata sia pure con riguardo ad altre norme. - O. n. 852/1988

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 6 Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-15;46~art6 · fonte del testo