E' considerato utile ai fini di pensione il servizio temporaneo di polizia prestato dal personale assunto in applicazione del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, o della legge 3 ottobre 1951, n. 1126, e sistemato in ruolo in base alla presente legge. Relativamente al periodo di servizio da valutarsi ai fini di pensione ai sensi del precedente comma, gli ufficiali e marescialli sono tenuti al versamento all'Erario della normale ritenuta 6 per cento in conto entrate Tesoro, da computarsi sugli stipendi loro dovuti per il periodo medesimo.

Testo vigente dal 21 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-11;699~art5 · fonte del testo