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Dalla data di entrata in vigore della presente legge e' fatto divieto di assumere personale salariato non di ruolo presso le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo per qualunque titolo e sotto qualsiasi forma, e su qualsiasi capitolo di bilancio. In caso di infrazione alla predetta disposizione, i provvedimenti relativi sono nulli. I dirigenti, degli uffici o dei servizi, centrali o periferici, che abbiano emesso i provvedimenti di assunzione o promosso gli impegni di spesa sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate. La Corte dei conti, d'ufficio o su denuncia dell'Amministrazione ovvero della Ragioneria centrale istituita presso l'Amministrazione, promuovera' il giudizio a carico dei responsabili per il danno cagionato allo Stato, ai termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 43 e susseguenti del regolamento di procedura del 13 agosto 1933, n. 1038.
Testo in vigore dal 29 febbraio 1952 al 9 agosto 1957
