[1](Indennita' speciale annua dovuta alle vedove ed agli orfani di invalidi dalla 2ª all'8ª categoria deceduti per cause diverse dall'invalidita' di guerra)
[2]All'articolo 79 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' aggiunto il seguente comma: "L'indennita' speciale pari ad un dodicesimo del trattamento annuo complessivo fruito, spetta anche alle vedove ed agli orfani titolari del trattamento di cui alla tabella L, alle condizioni e secondo le modalita' stabilite dal presente articolo".
Testo vigente dal 12 agosto 1971
