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Per accelerare gli adempimenti derivanti dall'applicazione della presente legge sono autorizzate prestazioni straordinarie da retribuire con i compensi per lavoro straordinario, nei limiti massimi di orario e di spesa mensili previsti dalle vigenti disposizioni, nonche' con i compensi speciali di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, per le prestazioni eccezionali rese con il sistema del cottimo in eccedenza ai limiti mensili predetti. Il Ministro per il tesoro provvedera', con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 12 agosto 1971 al 25 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;585~art22 · fonte su Normattiva