Art. 4
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Nella prima applicazione della presente legge il personale salariato temporaneo in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' inquadrato, a termini degli articoli 4 e 8 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, nella tabella organica del personale salariato di ruolo fino alla concorrenza dei posti che si renderanno disponibili dopo l'inquadramento del personale permanente ai sensi della legge stessa. L'inquadramento di cui al comma precedente sara' effettuato nella categoria corrispondente alle mansioni effettivamente esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese al personale temporaneo comunque addetto ai servizi delle coltivazioni dei tabacchi che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge faccia domanda di essere destinato ai servizi delle Manifatture tabacchi o dei Depositi generi di monopolio, nonche' ai salariati invalidi di guerra adibiti ai servizi di vigilanza fiscale presso i magazzini di concessione speciale ed al personale salariato reclutato presso le Saline per lavori non di carattere stagionale, che presentino uguale domanda negli anzidetti termini purche' risultino in attivita' di servizio alla data del 30 giugno 1953 ed a quella dell'entrata in vigore della presente legge. Il personale di cui al comma precedente che non faccia domanda di essere destinato ai servizi delle Manifatture tabacchi o dei Depositi generi di monopolio sara' utilizzato per i lavori di carattere stagionale.
Testo in vigore dal 27 novembre 1954 al 22 dicembre 2008
