Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
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Per la realizzazione di iniziative intese a promuovere lo sviluppo di attivita' produttive ed a valorizzare risorse economiche e possibilita' di lavoro possono essere concessi, nei termini ed alle condizioni stabilite con i successivi articoli 2 e 3 della presente legge, finanziamenti speciali a favore di medie e piccole imprese, di importo non superiore a 500 milioni di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e di importo non superiore a 250 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali gia' esistenti, ad un tasso annuo di interesse non superiore al 5 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spese. Per le operazioni destinate ad impianti da realizzare nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, i limiti di importo di cui al precedente comma sono stabiliti in 1.000 milioni di di lire per la costruzione di nuovi impianti industriali, e 500 milioni di lire per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti gia' esistenti, ed il tasso di interesse non puo' essere superiore al 3 per cento.5 In casi singoli, con motivata deliberazione del Comitato di cui al successivo articolo 5, i limiti d'importo per la costruzione di nuovi impianti, stabiliti nel primo comma del presente articolo in 500 milioni di lire, e nel secondo comma in 1.000 milioni di lire, possono essere elevati rispettivamente sino a 1.000 milioni ed a 1.500 milioni di lire.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 5 luglio 1971, n. 430,convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1971, n. 594
5Il D.L. 5 luglio 1971, n. 430,convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1971, n. 594 ha disposto (con l'art. 6,comma 3)che "L'importo massimo dei finanziamenti di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, e' elevato a 1.500 milioni di lire. In casi singoli, con motivata deliberazione del Comitato di cui all'art. 5 della stessa legge 30 luglio 1959, n. 623, il predetto limite d'importo puo' essere elevato a 2.000 milioni di lire".
Testo in vigore dal 17 agosto 1971 al 26 giugno 2012
