Art. 15 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
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Tutte le somme gia' affluite al Tesoro o che affluiranno per i rientri per capitale od interessi, in relazione ai mutui ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, sono destinate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1970, ad incremento del Fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio istituito con legge 27 dicembre 1956, numero 1457. Il tasso d'interesse annuo del 3 per cento per le operazioni di credito peschereccio, previsto dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, e' ridotto al 2 per cento e la riduzione ha effetto dal 1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge anche per i mutui gia' stipulati.
Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 26 giugno 2012
