Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato

Art. 19 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134

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Il testo dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, e' sostituito dal seguente: "I provvedimenti degli organi deliberanti della Cassa per il Mezzogiorno e del Mediocredito, concernenti la gestione ed il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi delle leggi indicate nei precedenti articoli 1 e 2, ivi compresi i provvedimenti relativi ad eventuali modifiche di condizioni contrattuali, alla sospensione degli atti esecutivi, e all'autorizzazione di alienazioni a trattativa privata, nonche' ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutuate, sono adottati con l'intervento di un rappresentante del Ministero del tesoro.

Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 26 giugno 2012

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urn:nir:stato:legge:1959-07-30;623~art19 · fonte del testo