Art. 9 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
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Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi del precedente articolo 5 e' autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della industria e del commercio della somma di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1969-70 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1970-71 al 1974-75. Le somme non impiegate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.
Testo in vigore dal 19 agosto 1959 al 27 ottobre 1970
