Art. 9 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 GIUGNO 2012, N. 83, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 134
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Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi del precedente articolo 5 e' autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero della industria e del commercio della somma di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1969-70 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1970-71 al 1974-75.6 Le somme non impiegate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034, ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che " Lo stanziamento previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, e' ulteriormente aumentato di lire 5.450 milioni per ciascuno degli anni dal 1970 al 1984 e di L. 6.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1985".
Testo in vigore dal 27 ottobre 1970 al 26 giugno 2012
