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Fino al 31 dicembre 1900 i marescialli di 2 classe e di 3 classe che abbiano compiuto quattro anni di anzianita' e i sergenti maggiori che abbiano compiuto undici anni di anzianita' di grado, possono, se idonei all'avanzamento, conseguire la promozione al grado superiore anche in soprannumero agli organici di cui al primo comma dell'art. 1 A partire dal 1 gennaio 1961, gli eventuali soprannumeri esistenti nei gradi di maresciallo debbono essere assorbiti con le prime successive vacanze. In corrispondenza dei soprannumeri che si verificheranno in applicazione del comma precedente, saranno lasciati vacanti altrettanti posti di sergente maggiore in servizio permanente effettivo.

Testo in vigore dal 21 gennaio 1957 al 17 luglio 1964

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1957-01-03;1~art6 · fonte del testo