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Il contribuente tenuto a corrispondere l'imposta, sull'entrata in abbonamento mediante il pagamento di canoni annui ragguagliati al volume degli affari e' ammesso a rettificare la, propria dichiarazione anche dopo la, notificazione dell'accertamento dell'ufficio e la eventuale impugnativa avanti la commissione competente, fino al giorno fissato per la discussione del ricorso medesimo. L'accettazione della rettifica da, parte dell'ufficio estingue il procedimento. Le disposizioni dei precedenti commi trovano applicazione anche per gli accertamenti in corso.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-12-29;955~art5 · fonte del testo