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Per le entrate derivanti dalle vendite effettuate in locali aperti ai pubblico ovvero ambulantemente e per quelle conseguite dai pubblici esercizi, per le quali l'imposta e' dovuta nella misura, normale del 3 per cento, come pure per le entrate conseguite dai professionisti e dagli esercenti arti e mestieri, quando l'imposta si corrisponde in abbonamento in base al volume degli affari, essa, e' stabilita, nella misura del 2 per cento.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-12-29;955~art7 · fonte del testo