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L'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, ai sottufficiali ai quali e' dovuto il trattamento economico di sfollamento e' riliquidato tenendo conto del nuovo stipendio di cui al precedente art. 1 ridotto del 10 per cento.

Testo in vigore dal 13 giugno 1959 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-06-11;353~art3 · fonte del testo